Chi paga

La legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie:
  1. IMU (imposta municipale propria);
  2. TASI (tributo per i servizi indivisibili);
  3. TARI (tassa sui rifiuti).
 IMU
L’art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce che sono tenuti a versare l’IMU:
  • I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
 
TASI
Per la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 669 e 671), la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
 
TARI
L'art. 1, comma 642, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che sono tenuti a versare la TARI i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 
Sia per la TASI che per la TARI:
  • In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, l'imposta è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
  • Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento dell'imposta dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
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