ESENZIONI

  • a) abitazioni  con unico occupante con reddito annuo inferiore a € 12.000,00:
  • b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  • c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973  n. 601 e successive modificazioni;
  • d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  • e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
  • f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • g) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett.a, della Legge n. 222/1985 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti, delineata dall’art. 91 bis del D.L. n. 1/2012;
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