IMU - Imposta Municipale Propria

IMU 2014

 Comune di PIRAINO
IMU 2014
versamento 2° rata 2014

Visto l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
SI INFORMA CHE: entro il 16 Dicembre 2014

deve essere effettuato il versamento del SALDO dell’imposta unica comunale (IUC) – componente IMU- dovuta per l’anno d’imposta 2014.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimeno o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.
Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:
a)   abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
b)   unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c)   fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
d)   casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e)   unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI SALDO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (cat. A1, A8, A9) dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30.09.2014, pari al: 4 X mille;
DETRAZIONE
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cat. A1, A8, A9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

 
Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è dovuta a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria.
I terreni agricoli sono esenti qualora inseriti nell'elenco comuni di cui al decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legge 16/2012.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

 
Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilita dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30.09.2014:
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni. 9,60 x mille
2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9) 4,00 x mille
 

CALCOLO

 
La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo:
(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria
catastale = IMPONIBILE
Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 €
454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata
477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile IMU
76.353,60 € x 7,6‰ (o altra aliquota)= 580,29 € IMU ANNUA
CATEGORIA MOLTIPLICATORE
A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 160
A/10 e D/5 80
B 140
C/1 55
C/3; C/4, C/5 140
D (escluso D/5) 65
Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necesari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE G699
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
COMUNE STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 -
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO   3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE 3930  
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918  
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