IMU: l'abitazione principale

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 l’ABITAZIONE PRINCIPALE è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
 
Per poter considerare un immobile quale abitazione principale occorrono quindi i seguenti due requisiti:
  • la residenza anagrafica e,
  • la dimora abituale nell’immobile.
 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 
Se quindi, ed a titolo esemplificativo, marito e moglie possedessero nel territorio comunale due immobili e questi due immobili divenissero residenza anagrafica (e dimora abituale) dei due soggetti passivi, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze (ESENZIONE oppure aliquota agevolata + DETRAZIONE) spetterebbero solo ad uno dei due (con la conseguenza che, per uno dei due immobili, occorrerà versare l’I.M.U. ad aliquota ordinaria e senza detrazione).
 
Non sono da considerare abitazione principale due unità immobiliari utilizzate ad abitazione principale. In tale caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari individuare quale abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.
 
Per PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 
Conseguentemente, potranno essere considerate pertinenze:
  • un solo magazzino o locale di deposito (C/2);
  • un solo box (C/6);
  • un solo solaio (C/7).
 
Come per il 2013, anche nel 2014 non sarà dovuta l'IMU sull'abitazione principale (ad accezione di alcuni casi).
Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, infatti, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dei seguenti immobili:
  1. abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 
Inoltre, i Comuni possono (con regolamento) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  3. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 
Qualora l'immobile adibito ad abitazione principale fosse classificato in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non opererebbe l'ESENZIONE dall'imposta, in relazione ai casi sopraelencati, quanto, anche con riferimento alle relative pertinenze:
  • un’aliquota agevolata;
  • una detrazione d’imposta.
 
La DETRAZIONE di imposta va applicata fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Ad esempio, se l’immobile posseduto dal contribuente per l’intero 2014 fosse destinato ad abitazione principale per soli 6 mesi, la detrazione deve essere applicata al 50% del suo ammontare.
 
Oltre che rapportata ai mesi di destinazione, la detrazione deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Ad esempio, qualora l’immobile fosse posseduto per intero nel 2014 ma da due contribuenti (uno con quota del 75%, l’altro con quota del 25%) la detrazione, per ciascuno dei due contribuenti, deve essere applicata al 50% del suo ammontare.
Ed ancora, qualora uno dei due contribuenti dell’esempio soprariportato non abitasse l’immobile che possiede (per una quota), la detrazione andrà applicata, per l’intero, dal contribuente che possiede l’immobile (sempre per una quota) a titolo di abitazione principale.
La detrazione è fissa in Euro 200,00 ma i . I comuni possono disporre l'elevazione di tale importo, fino a concorrenza dell'imposta dovuta e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La detrazione per abitazione principale (ma non l’aliquota agevolata) si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
 
 

 
Esempio - Fabbricato di cat. A1 con rendita catastale di Euro 1.000 destinato ad abitazione principale.
 
Base imponibile =
1000 * 1,05 (rivalutazione del 5%) * 160 = 168.000,00.
 
Imposta dovuta (senza detrazione)=
Euro 168.000,00 (base imponibile) * 0,5 % (ipotesi di aliquota) = Euro 840,00.
 
Imposta dovuta (con detrazione)=
Euro 840,00 – Euro 200,00 (ipotesi di detrazione) =  Euro 640,00.
 
L’importo così ottenuto andrà proporzionato alla quota ed ai mesi di possesso (vedere paragrafo "Mesi, quote di possesso e detenzioni temporanee”).
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